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15 maggio 2013

RICORSO CONGEDI. A CURA DEL COLLEGA OPERATORE DI GESTIONE, ROSARIO MELE

La normativa in materia di ferie trova la sua fonte primaria nell'articolo 36, comma 3, della Costituzione, che tutela il periodo di ferie annuali come diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori, al fine di consentire il recupero delle energie psicofisiche : “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Numerosi nel corso degli anni sono stati i pronunciamenti della Suprema Corte, che è intervenuta per precisare taluni aspetti di questo importante istituto. Analizzare nello specifico tali sentenze sarebbe oltremodo interessante. Però ciò che mi ha indotto a scrivere questo articolo è il desiderio di cercare di dare una risposta al quesito che più sta a cuore ai lavoratori dell’ex Circumvesuviana,ora EAV S.r.l.: da quante giornate è costituito il monte ferie annuali?
Naturalmente la risposta a tale domanda non può prescindere da una breve  ricostruzione storica, che spieghi come si sia originato il monte ferie attuale.
Il CCNL del 23/07/1976,riguardo alle ferie, all’art 5 stabilisce che spettano 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; 26  giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°;2°;3°.
A tali giornate vanno sommate quelle previste  dagli accordi interconfederali del 27/07/1978 e 27/02/1979,che a fronte delle sette festività soppresse  dalla legge n 54 del 5/3/1977,attribuiscono ai lavoratori con più di 74 riposi annui 6 giornate aggiuntive,(2 congedi + 4 permessi retribuiti),e ai lavoratori con non più di 74 riposi annui 7 giornate aggiuntive,(2 congedi + 5 permessi retribuiti).
Inoltre in virtù di un accordo aziendale del 31/03/1972 ai lavoratori della ex Circumvesuviana,che non godevano delle semifestività,erano concessi ulteriori 2 giornate di congedo.   

Ricapitolando la  situazione congedi al 31 dicembre 2000 era la seguente:

                                                CCNL      ACC.INTER.       ACC.AZ.            TOT

                                                                     27/021979     31/03/1972
agenti con anzianità inf. a
20 anni e fino a 74 R annui         25       +        7             +        2             =    34 

agenti con anzianità inf. a
20 anni e più di 74 R annui          25         +       6            +          2           =    33 

agenti con anzianità sup. a
20 anni e fino a 74 R annui           26         +       7            +          2            =    35

agenti con anzianità sup. a
20 anni e più di 74 R annui           26           +       6           +           2          =   34

Con il ripristino della festività dell’Epifania ad opera del DPR 792/1985 e la reintroduzione della celebrazione della festa nazionale della Repubblica del 2 Giugno ex lege 336/2000,l’azienda a partire dal 2001 ha ridotto di 2 giornate il monte ferie annuali,(Ods 6/2001; all. Ods 266/2006;).
Inutile dire che tale riduzione unilaterale è assolutamente illegittima. Innanzitutto perché   l’ invalidazione di norme contrattuali è effetto diretto solo della violazione di norme inderogabili di legge.
Inoltre, risulta chiaro,che “il diritto a fruire di due giorni di permesso retribuito, a compensazione e in luogo delle festività religiose o solennità civili , trova la sua fonte   non nella legge 54/77,ma nell’accordo interconfederale. Pertanto,solo in virtù di un nuovo accordo il beneficio potrebbe essere legittimamente negato”.
(Su tale questione sono stati presentati vari ricorsi. Chi fosse interessato può contattare il sindacato ORSA,oppure scaricare il modulo dal blog).
Comunque dal 2001 al 2011 la situazione ferie è stata la seguente:

                                                                   Ods 6/2001
agenti con anzianità inf. a
20 anni e fino a 74 R annui         34           -    2            =              32

agenti con anzianità inf. a
20 anni e più di 74 R annui          33            -   2         =             31

agenti con anzianità sup. a
20 anni e fino a 74 R annui           35             -  2          =            33

agenti con anzianità sup. a
20 anni e più di 74 R annui            34             -  2           =            32

L’accordo regionale del 25/07/2012, realizzando la cosiddetta armonizzazione paga per i lavoratori del gruppo EAV,ha abrogato l’accordo aziendale del 31/03/1972,relativo alle semifestività,riducendo di ulteriori 2 giornate il monte ferie,(tali giornate sono state retribuite la prima al 100% e la seconda all’80% ed inserite in quota parte nella busta paga mensile).
Pertanto, in virtù di quest’ultimo accordo,il monte ferie attuale risulta essere il seguente:
                                                                       Acc.Reg.
                                                                     25/07/2012                      
agenti con anzianità inf. a
20 anni e fino a 74 R annui         32                  - 2                 = 30

agenti con anzianità inf. a
20 anni e più di 74 R annui          31                  - 2                 = 29

agenti con anzianità sup. a
20 anni e fino a 74 R annui           33                  - 2                = 31

agenti con anzianità sup. a
20 anni e più di 74 R annui            32                   - 2              = 30

Spero che quanto riportato sia servito a dissipare qualche dubbio inerente alle ferie e soprattutto di essere stato sufficientemente chiaro.

                                                                   Rosario Mele




 SCARICA IL MODELLO PER IL RICORSO DA QUI 



  

2 commenti:

  1. VALE ANCHE PER QUELLI IN PENSIONE DAL2012

    RispondiElimina
  2. possono farlo anche i pensionati del 2012

    gen50it@yahoo.it

    RispondiElimina

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