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5 febbraio 2012

DA TRIPODI IL "GLADIATORE".....


L’OFFENSIVA CONTRO I LAVORATORI TRA NUOVO MODELLO CONTRATTUALE E REGOLE DI RAPPRESENTANZA
La necessaria risposta operaia e comunista

di Antonino Marceca

L’obiettivo padronale di superamento a proprio vantaggio del modello contrattuale concertativo, stabilito con l’accordo del 23 luglio 1993, dura da oltre un decennio. E’ appena necessario ricordare che quel modello contrattuale sopraggiungeva dopo un decennio di sconfitte operaie e soprattutto dopo l’affondo operato dal governo Amato nel 1992, quando con un solo provvedimento bloccava tutta la contrattazione, nazionale e aziendale, tagliava le pensioni, eliminava la scala mobile, apriva alle privatizzazioni.
L’accordo del 23 luglio 1993 certamente non ha salvaguardato il salario, i diritti e le tutele dei lavoratori, anzi dopo quell’accordo le condizioni contrattuali, salariali e normative, peggiorarono di continuo, accordo dopo accordo. Secondo quanto riportato dall’Ocse, per effetto di quell’accordo dal 1988 al 2006 i salari reali sono diminuiti del 13%. Un fatto che non ha eguali tra i paesi più industrializzati.  Quel modello stabiliva il principio generale per cui il contratto collettivo nazionale aveva efficacia erga omnes ed era in generale inderogabile. Le nuove disposizioni contrattuali e normative sovvertono questa regola.
Il Patto per l’Italia del 22 luglio 2002 segna la prima tappa dell’offensiva padronale verso un modello sindacale aziendalista e corporativo, trovando in questo percorso la piena disponibilità da parte di Cisl e Uil, mentre la gran parte della burocrazia dirigente della Cgil si attestava su una debole posizione di difesa del modello concertativo, un piano inclinato e scivoloso dall’esito inesorabile.
L’offensiva padronale, come nel caso Fiat, è arrivata a mettere in discussione il diritto di sciopero che nel nostro Paese è garantito dall’art. 40 della legge costituzionale come diritto individuale che si esercita in forma collettiva.

L’avvio del nuovo modello contrattuale

La crisi capitalistica ha impresso una accelerazione ai processi di modifica del sistema contrattuale, il padronato italiano intende competere nei mercati comprimendo i salari e i diritti, per questo il contratto collettivo nazionale deve essere destrutturato.
La prima breccia in tal senso si era verificata in occasione del rinnovo nel 2006 del contratto collettivo nazionale dell’industria chimica, sottoscritto anche dalla Filcem-Cgil.
Il 22 gennaio 2009 Cisl, Uil e Ugl sottoscrivono un accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali, la Cgil non ha condiviso e non ha firmato l’accordo quadro. Il governo sostiene l’accordo e lo sottoscrive per il settore pubblico.
L’accordo quadro accentua in senso autoritario lo schema contrattuale previsto dall’accordo del 23 luglio 1993, limita ancora di più l’autonomia contrattuale delle categorie e la funzione dei contratti che si riducono a luogo di applicazione delle intese interconfederali. La durata del contratto nazionale (economica e normativa) è stabilita in tre anni e per l’incremento salariale si dovrà fare riferimento ad un indice previsionale di inflazione costituito sulla base dell’IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato a livello europeo) che dovrà essere depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Un sistema di calcolo che va a peggiorare il precedente basato sull’inflazione programmata. L’accordo inoltre introduce la tregua sindacale durante lo svolgimento del negoziato e la bilateralità per la gestione dei servizi integrativi del welfare. Per la prima volta si apre alle deroghe con la possibilità, in sede territoriale o in azienda, di “modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria”. All’accordo quadro del 22 gennaio 2009 faranno seguito in tanti settori una serie di accordi unitari, mentre i metalmeccanici subiranno l’accordo separato del 2009 e il commercio quello del febbraio 2011.
L’impianto del 22 gennaio 2009, ancorché con le deroghe previste, non poteva bastare a Marchionne che, cosciente della mancanza di una normativa che lo costringesse al rispetto del contratto collettivo nazionale di categoria, impone e fa votare con il ricatto e il sostegno dei sindacati complici (Cisl, Uil e Ugl), a partire dallo stabilimento Fiat di Pomigliano, un suo contratto aziendale. L’obiettivo non erano solo le deroghe al contratto nazionale, ma soprattutto di liberarsi dei diritti sindacali e del conflitto in fabbrica, quindi delle RSU e dei delegati sindacali conflittuali, anche a costo di uscire dalla Confindustria. Non a caso Angeletti, segretario generale della Uil, con la lettera del 13 giugno 2011 disdetta l’accordo interconfederale sulle RSU del 20 dicembre 1993.

Lo smantellamento del Contratto nazionale

L’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 rappresenta il precipitato di un insieme di fattori: la profonda crisi del governo Berlusconi e lo scollamento dei poteri forti di Abi, Confindustria, Confcommercio e Vaticano;  la necessità avvertita da parte di questi poteri di un vasto controllo sociale, che solo il pieno coinvolgimento della Cgil può assicurare, di fronte alle politiche impopolari e anti-operaie che verranno attuate, possibilmente in un quadro di unità nazionale. Una prospettiva che converge con la vocazione strategica al patto sociale della burocrazia dirigente della Cgil. D’altronde l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 non rappresenta una svolta rispetto all’accordo del 22 gennaio 2009, anzi sotto diversi aspetti accelera lo smantellamento del contratto collettivo nazionale di lavoro e introduce il modello contrattuale aziendalistico e corporativo richiesto dal padronato e perseguito dalla Cisl e dalla Uil.
L’accordo in premessa accoglie pienamente l’ideologia corporativa aziendale: l’obiettivo è un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività, quali presupposti per qualsiasi aumento dell’occupazione e dei salari. Una concezione che elimina ogni autonomia sindacale dal padronato e dal governo.
Sulla contrattazione nazionale, l’accordo si limita a stabilire le regole di rappresentatività delle delegazioni sindacali di categoria ammesse a trattare, mentre nulla viene detto sulle regole e sui diritti dei lavoratori. L’accordo si dilunga sulla contrattazione collettiva aziendale che si esercita per le materie delegate dal contratto nazionale di categoria o dalla legge. Le contrattazioni aziendali sono legittimate a derogare dalle norme del contratto nazionale, mediante “specifiche intese modificative”  relative alla “prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro” o per le materie definiti dalla legge.
I contratti aziendali, per le parti economiche e normative, se approvate dalla maggioranza delle RSU sono efficaci per tutti i lavoratori e vincolano tutte le organizzazioni sindacali firmatari dell’accordo interconfederale. Inoltre per garantire l’esigibilità dell’accordo vengono previste tregue sindacali vincolanti, ovvero la limitazione del diritto di sciopero, e sanzionabili  anche nel caso di accordi separati.
Il voto dei lavoratori sugli accordi è limitato alle aziende in cui operano le RSA, ma per essere esigibile dovrà essere richiesto entro 10 giorni da una delle organizzazioni sindacali firmatari o dal 30% dei lavoratori dell’azienda. In tutti gli altri casi non è previsto il voto dei lavoratori.
C’è appena bisogno di precisare che questo accordo riduce i diritti democratici dei lavoratori ed introduce un sistema maggioritario aziendalistico e corporativo che esclude l’agibilità dell’organizzazione dissenziente. L’accordo del 28 giugno 2011 verrà ratificato dalla Cgil il 21 settembre 2011, senza un reale mandato degli iscritti.
L’efficacia e gli effetti del contratto aziendale prodotto dall’accordo interconfederale era comunque aggredibile, senza la copertura di una legge, dal ricorso alla contestazione giudiziaria di singoli o di sindacati dissenzienti. La manovra di agosto del governo intervenendo sulla materia da un lato risponde a questa esigenza padronale e dall’altro tenta di introdurre un cuneo nel patto sociale predisposto dall’accordo stesso.

I contratti di prossimità

Era appena iniziata la discussione nelle fabbriche sugli effetti e sull’impatto dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, quando il 4 agosto 2011 viene firmato il patto sociale tra banche, imprese e sindacati. Un patto che tra l’altro chiede al governo un intervento sul mercato del lavoro per modernizzare le relazioni sindacali. 
A seguire, la lettera del 5 agosto 2011 firmata a nome della BCE da Draghi e Trichet. Questi dopo aver elogiato l’accordo del 28 giugno 2011chiedono, tra l’altro, al governo di “riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello di impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione” e una “accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento” attraverso l'introduzione di nuove flessibilità, sopratutto in uscita.
Il governo risponde prontamente a questa sollecitazione predisponendo una manovra economica aggiuntiva il 13 agosto. Il decreto verrà convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.  L’intervento legislativo con l’art. 8 risponde alle molteplici richieste di Marcegaglia, Marchionne e BCE, richiama l’accordo del 28 giugno 2011 e stabilisce che  i contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti da “associazioni più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”, possono, in diversi ambiti, avere efficacia derogativa generale della legge e del CCNL. Le materie interessate comprendono gli impianti audiovisivi e la privacy, le norme in materia di inquadramento, mansioni, orari di lavoro, contratti flessibili, modalità di assunzione e di disciplina del rapporto di lavoro e, a parte alcune situazioni specifiche, il licenziamento. In breve è lo Statuto dei Lavoratori e il diritto del lavoro a subire una forte destrutturazione.
La norma non chiarifica l’ambito territoriale (distrettuale, comunale, provinciale), né le modalità di accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali territoriali, ma è evidente che apre ad una molteplicità di condizioni contrattuali aziendali e territoriali sottoscritti da sindacati diretta emanazione di forze padronali. L’obiettivo è l’esasperazione della concorrenza tra lavoratori per renderli atomizzati, frantumati, disarmati e precari di fronte al padronato. Il complesso di accordi e norme configura una profonda modifica del sistema contrattuale in senso pienamente aziendalistico e corporativo. Il modello Marchionne, un sistema basato sulla minaccia, viene ad essere istituzionalizzato.

I meccanismi della rappresentanza

La questione della rappresentanza e della rappresentatività nel nuovo quadro normativo e contrattuale assume un rilievo particolare, segnando anche in questo campo un forte passo indietro rispetto agli impegni alla generalizzazione delle RSU.
La rappresentanza dei lavoratori è regolata differentemente nel settore privato rispetto al settore pubblico.
Nel settore privato la rappresentanza sindacale aziendale è regolata dall’art. 19 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dal referendum del 1995, che stabilisce che il diritto dei lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali si esercita nell’ambito dei sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nei luoghi di lavoro. Si tratta delle RSA, strutture nominate con delega dalle organizzazioni sindacali e non elette dai lavoratori.
La possibilità di costituire rappresentanze sindacali unitarie (RSU) in aziende con oltre 15 dipendenti è regolamentato dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil. Le RSU nel settore privato sono strutture, seppur imperfette, di rappresentanza elettive prevedendo per la loro costituzione l'elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra le liste concorrenti per due terzi dei seggi, mentre il terzo rimanente è assegnato in proporzione ai voti ricevuti dalle liste presentate dalle associazioni firmatarie il contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva. Secondo quanto disposto dall'accordo del 28 giugno 2011, le RSA e le RSU restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono.
Nel settore pubblico l'introduzione delle RSU è avvenuta con il Decreto Legislativo 4 novembre 1997, n° 396 e regolamentate dall’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 tra ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL. Nella pubblica amministrazione e nella scuola tutta la RSU è elettiva, senza quote riservate.
Un quadro quindi differenziato tra i due comparti, pubblico e privato, del mondo del lavoro che si ripercuote nella misura della rappresentatività.

Il calcolo della rappresentatività

Nel pubblico impiego, il calcolo della rappresentatività è determinato su base legislativa: l'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando al tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. Le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo devono raggiungere una rappresentatività di almeno il 51%, secondo le modalità stabilite con sentenza del 3 novembre 2008 del Consiglio di Stato.
Nel settore privato la questione del calcolo della rappresentatività è quantomeno problematica, a seguito dell'accordo del 28 giugno 2011 la certificazione della rappresentatività per la contrattazione collettiva nazionale di categoria verrebbe stabilita mediante i dati associativi riferite alle deleghe relative ai contributi sindacali conferiti dai lavoratori, certificate dall'INPS e trasmesse al CNEL. Il CNEL compara i dati relative alle deleghe con i risultati nella elezione delle RSU trasmessi dai sindacati. La legittimità a negoziare è data per ciascuna organizzazione sindacale dal raggiungimento del 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il ministro Sacconi in una nota del 5 ottobre 2011, dopo aver specificato che la legge garantiva la capacità degli accordi aziendali in tutti i settori, afferma che “l'accordo interconfederale ha definito le modalità con cui si determinano le maggioranze sindacali e la rappresentatività delle singole organizzazioni dei lavoratori”.
A parte il fatto che ne la norma ne il ministro ha definito i confini territoriali di calcolo della rappresentatività e di applicazione dei contratti di prossimità, va appena rilevato che risultano esclusi dal conteggio i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti e i lavoratori precari che, per effetto della ampia flessibilità in entrata, costituiscono la maggior parte delle nuove assunzioni.

Il quadro europeo

La riduzione dei salari, dei diritti e delle tutele sindacali attraverso l’introduzione di un modello contrattuale aziendalistico è al centro del dibattito nell'insieme dell'Unione europea.
La contrattazione collettiva settoriale e intersettoriale che ha caratterizzato il modello contrattuale  in diversi paesi europei come strumento  di difesa del salario e delle condizioni di lavoro, di contrasto della concorrenza tra lavoratori e di unificazione della classe lavoratrice di fronte al padronato, pubblico e privato, è messa fortemente in discussione. Va ricordato che per quanto concerne i livelli salariali, mentre in alcuni paesi (Belgio, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda) esiste un salario minimo di legge, in altri (Italia, Austria, Germania) il salario minimo non è stabilito per legge ma dai contratti collettivi con conseguenti differenziazioni sostanziali tra le diverse categorie.
Nell’ultimo decennio, ma soprattutto con la crisi capitalistica le organizzazioni padronali e i governi attraverso accordi quadro e interventi legislativi hanno operato per rafforzare la contrattazione aziendale, attribuendole maggiori poteri di deroga sull’orario di lavoro, il salario e in generale le condizioni lavorative. In particolare il modello contrattuale aziendalistico è stato introdotto in Spagna e in Francia attraverso interventi legislativi, in Germania il calo della copertura dei contratti collettivi di settore e lo spostamento a livello aziendale di una parte sempre più ampia della prerogativa di contrattazione ha reso inutile modifiche di legge.
Negli ultimi anni drastici tagli dei diritti e delle tutele sindacali si sono registrati  in Ungheria, Romania, Slovacchia, Paesi Baltici e Repubblica Ceca.
Nell'ultimo periodo la troika (Commissione europea, BCE, FMI) è intervenuta per chiedere ai governi, soprattutto di Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia, interventi normativi per la limitazione dei diritti sindacali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore, spostando la contrattazione a livello aziendale quale strumento per ridurre i salari, i diritti e le tutele e per questa via incrementare la produttività e la competitività delle aziende.
L’opposizione sindacale a queste politiche è stata diversificata nei differenti paesi, come dimostra anche il caso italiano, mentre è mancata una vera mobilitazione a livello europeo.

La necessità di una risposta di classe

E' del tutto evidente che in questa fase di acuta crisi capitalistica, il capitale per recuperare margini di profitto ha bisogno di sottoporre la classe lavoratrice ad una pesante condizione di schiavitù salariata. Il combinato e l'intreccio di accordi interconfederali e atti legislativi è servito per questo scopo. La Camusso ha spiegato l'utilità dell'accordo del 28 giugno 2011 in nome del contesto generale. A metà agosto la norma che contiene l'art. 8 riceveva il sostegno di Confindustria, Cisl e Uil. Il padronato ha ottenuto l'accordo e la legge, le loro aziende si stanno attrezzando e trovano nei territori e nelle fabbriche la collaborazione di sindacati complici e delegati venduti, ma anche la resistenza dei lavoratori.
Tutti i governi borghesi, siano essi di destra, centrodestra, centrosinistra o di unità nazionale, non hanno nulla da dare ma solo da togliere. Il prossimo governo Monti suonerà lo stesso spartito, magari con toni diversi rispetto al governo Berlusconi.
Non c'è ombra di dubbio sul fatto che il centrosinistra e la burocrazia dirigente della Cgil si faranno carico dell'applicazione diligente di quanto e stato sollecitato dalla troika per garantire il pagamento degli interessi sul debito pubblico alle banche.
Il malessere sociale, la povertà, la precarietà, i licenziamenti, la disoccupazione, il ricatto nei posti di lavoro si diffondono, la speranza in un futuro degno nelle giovani generazioni è spezzata. Queste fascine possono incendiarsi in una rivolta sociale di massa, cambiando i rapporti di forza tra le classi.
Le conquiste parziali perdute (contratti nazionali di settore, diritto di voto sulle piattaforme ed accordi, salario, orario, diritti, tutele) nell’intero continente europeo, possono essere riconquistate solo se si mette in campo la forza organizzata, concentrata, unitaria dei lavoratori e delle masse popolari, nella prospettiva ineludibile del governo dei lavoratori nel quadro di una federazione socialista europea. Nel Paese la necessità e l'urgenza di mettere in campo un fronte unico di sinistra politica, sindacale e di movimento per costruire una vertenza generale ed unificante contro il governo e il padronato, deve essere coniugato con il rafforzamento del Partito Comunista dei Lavoratori e della Quarta Internazionale.




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