BREVI, FLASH, ANNUNCI.....

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3 gennaio 2012

DA VINCENZO COZZOLINO RICEVO E PUBBLICO

Cari colleghi che giustificazione adottano i cinque sindacati per l'abominevole
accordo?
Cosa c'è sotto?
Dove vogliono andare a parare?
Credono veramente di abolire con la loro miserabile firma una legge
nazionale?


Voci di corridoio raccontano di una incazzatura colossale dei vertici
nazionali dei suddetti cinque porcellini per il mercimonio delle segreterie
regionali campane, perchè di fatto avrebbero superato l'accordo nazionale e nonne avevano facoltà e competenza.
Se avessero avuto il buonsenso di farsi i cazzi propri............tutte le
stronzate che in questi giorni affermano cozzano contro questa sacrosanta
legge.


Vi prego di leggere attentamente l'articolo 2112 del Codice Civile
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
Partiranno ricorsi a raffica!


Articolo 2112 del Codice Civile Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda (così come modificato dall'art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003,n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il
cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti
collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in
materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé
motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono
una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda,
può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119,
primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale
il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di
parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal
cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto
la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione,
tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo
1676.

Sommessamente chiedo ai vertici sindacali aziendali di non affermare il falso
e di ribellarsi a cotanta tracotanza dei loro superiori regionali.

Enzo Cozzolino

Ciao Giovanni, se puoi pubblicarlo......... forse qualcuno si renderà conto
finalmente della nefandezza commessa sulla nostra pelle. Tra i nostri colleghi
noto apatia, indifferenza, rassegnazione. E' il momento di dare una scossa,
incrociare le dita e sperare che si destino dal loro lungo sonno.