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29 dicembre 2014

RICEVO E PUBBLICO - DECORRENZA DEL RIPOSO MINIMO GIORNALIERO NEL CASO DI PRESTAZIONE FUORI RESIDENZA

Decorrenza del riposo minimo giornaliero nel caso di prestazione fuori residenza

Nei  giorni scorsi ha destato scalpore la denuncia presentata da un agente del settore stazioni e fermate nei confronti di dirigenti aziendali, rei di non rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riposo giornaliero. Il sindacato ORSA, che ha appoggiato l’azione intrapresa dal lavoratore, nei ultimi mesi, anche in considerazione delle ripercussioni , che può avere un riposo insufficiente sull’integrità fisica dei lavoratori, aveva sollecitato più volte  l’EAV srl ad applicare correttamente quanto disposto   dalla normativa vigente sul tema. L’apertura di una procedura di raffreddamento , (ex Legge 146/90 e 83/2000) e ben tre incontri avvenuti in sede aziendale non sono stati sufficienti a far desistere l’azienda dai suoi insani propositi. 
L’oggetto del contendere era,  come si è detto, il riposo giornaliero. In particolare il sindacato ORSA ha posto in evidenza, come, in caso di prestazione fuori residenza, le otto ore, che costituiscono il riposo minimo giornaliero, contemplato, per il personale di stazione,  dall’art 25 del R.D. n 2328 del 1923, debbano necessariamente decorrere dal rientro in sede dell’agente. La questione è di un’ovvietà tale, che qualora non vi fosse una norma che la regolasse, varrebbe la pena intraprendere un’azione legale per affermarne il principio.

Sfortunatamente per l’azienda e fortunatamente per il lavoratore, la norma esiste ed è sufficientemente chiara. Essa è contenuta nel CCNL autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, noto come “Testo Unico”.

Art 20 punto 5 :
Quando l'agente, per recarsi fuori residenza o per ritornarvi, si serva dei treni o delle corse, la durata 
delle assenze si misura sull'ora effettiva di partenza e di arrivo dei treni o delle corse stesse.
Dal dettato della norma suddetta si evince chiaramente che, in caso di prestazione fuori residenza, il turno di servizio inizia quando l’agente parte dalla propria sede e termina quando lo stesso ne fa rientro.

Da questa considerazione discendono  alcune interessanti conseguenze:

1) dato che il turno di servizio termina nel momento in cui il lavoratore rientra in sede, le otto ore di riposo giornaliero devono  decorrere  da tale rientro.

2) il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la località della missione e quello necessario al suo rientro in sede, si sommano all’orario del turno di servizio. Qualora tale somma generi un’eccedenza lavorativa, essa deve essere retribuita come straordinario.

Riguardo a quest’ultimo punto, c’è da rilevare che la cosiddetta “percorrenza”, retribuita come 
straordinario fino all’emanazione dell’ODS n 36/2011, lungi dall’essere una generosa elargizione aziendale,  era semplicemente l’applicazione coerente di quanto disposto dal CCNL  citato. Essa veniva retribuita al 50%, perché prima della nuova definizione di orario di lavoro data dal DLgs 66/2003, vigeva la distinzione, presente nel R.D. n 2328 del 1923, tra orario effettivo ed orario non effettivo. Siccome la percorrenza ai sensi del regio decreto costituiva orario non effettivo, nel computo dell’orario di lavoro essa veniva considerata per la metà. Con la nuova definizione di orario di lavoro data dall’art 2, comma a, del DLgs 66/2003, la percorrenza deve invece essere computata per intero nella determinazione dell’orario di lavoro.

DLgs  66/2003

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

 Inoltre proprio in virtù dell’ art. 20 comma 5 del CCNL citato, l’EAV srl ai fini della maturazione della trasferta ritiene utile il tempo impiegato dall’agente per raggiungere la località della missione e quello per fare rientro in sede.
Naturalmente l’Eav srl non si rende conto della palese contraddizione: per determinare  la durata 
dell’assenza utile per la determinazione dell’indennità di trasferta, viene considerato l’orario di rientro in sede dell’agente, per la decorrenza delle ore di riposo giornaliero fa fede invece l’orario di fine turno fuori residenza. 

Queste osservazioni erano contenute nella dichiarazione che il sindacato ORSA ha presentato  all’azienda. La replica dell’ Eav srl è stata sconcertante. L’azienda ha asserito , che la determinazione del riposo applicata era corretta, in base all’art 8 del  DLgs 66/2003. Siccome chi scrive possiede di  quel decreto,  ritenendolo  una sorta di testo unico in materia di orario di lavoro, un’approfondita conoscenza, ha immediatamente ribattuto che la norma citata regolava la prestazione normale e non quella fuori residenza,  che rimaneva disciplinata unicamente dal punto n 5 dell’art 20 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, norma evidentemente “ignorata” dall’arrogante dirigenza.  

Infatti il DLgs 66/2003 è stato emanato  per regolare la materia di lavoro in tutti i settori , (tranne alcune eccezioni), delle attività lavorative. Ora è scontato che il tempo impiegato da un operaio per recarsi in fabbrica non rientra nell’orario di lavoro. Cosa ben diversa è, però, la prestazione fuori residenza, che nel contratto nazionale  autoferrotranvieri è regolato dalla norma più volte menzionata. In effetti nella fattispecie della  prestazione fuori residenza devono essere considerati due tempi  diversi:

1) il tempo necessario all’agente per recarsi dalla propria abitazione alla sede cui è assegnato;

2) il tempo necessario per recarsi dalla sede lavorativa alla località della missione.

 Il primo, anche ai sensi dell’art 8 del DLgs 66/2003, non rientra nell’orario di lavoro. Il secondo disciplinato, come si è detto, unicamente dall’art 20 comma 5 del CCNL autoferrotranvieri del 23/07/1976, deve essere a tutti gli effetti considerato come orario di lavoro, con le conseguenze che scaturiscono da tale attribuzione.

In considerazione di quanto esposto, il sindacato Orsa non poteva consentire, che una dirigenza aziendale miope ed arrogante attentasse alla salute dei lavoratori, facendoli riposare meno del minimo consentito.  Per questo motivo l’ ORSA, non solo appoggerà fino in fondo l’azione intrapresa dall’agente, ma vigilerà  al fine di impedire che comportamenti aziendali, che travalicano il limite della legalità, possano compromettere  la salute dei lavoratori.

A tal proposito l’Orsa invita tutti i lavoratori a  segnalare prontamente al sindacato episodi o  comportamenti lesivi della propria integrità fisica, oltre che della propria dignità morale.

                           
Rosario Mele

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