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21 settembre 2012
NUOVA TASSA PER LA SOLIDARIETA' STA PER PIOVERE SUI LAVORATORI
CORRE VOCE MA PARE ORMAI CHE SIA PIU' DI UNA VOCE CHE GIA' SULLA BUSTA PAGA DEL MESE DI SETTEMBRE 2012 ANCHE PER I LAVORATORI DI CIRCUMVESUVIANA SIA STATA EFFETTUATA UNA TRATTENUTA DI CIRCA 150,00 EURI (AL MOMENTO UNICA SOLUZIONE), A FRONTE DI UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NEI CONFRONTI DI TUTTI I LAVORATORI EX FONDO SPECIALE ANDATI IN PENSIONE.
IL PROVVEDIMENTO E' DOVUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201/211 CONVERTITO IN LEGGE N. 214 DEL 2011, PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2017.
LA CIFRA DI 150.00 EURI E' COMPRENSIVA DEGLI ARRETRATI DAL 1° GENNAIO 2012. A REGIME IN BUSTA VERRANNO TRATTENUTI CIRCA 12.00 EURI MENSILI FINO AL 31 DICEMBRE 2017.
QUESTE SONO LE PRIME INFORMAZIONI SULLE QUALI IL SINDACATO STA LAVORANDO NEL TENTATIVO ALMENO DI OTTENERE IN BUSTA PAGA UNA RATEIZZAZIONE DELLA TRATTENUTA.
QUI DI SEGUITO IN ATTESA DI PUBBLICARE IL DECRETO IN VERSIONE INTEGRALE, UNO STRALCIO DELLO STESSO.
Stralcio tratto da: Guida al Lavoro, n° 31, del 27/07/2012, pag. 61
Contributo di solidarietà: così il prelievo agli iscritti alle gestioni confluite nell’inps
Guida al Lavoro - Per il periodo fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017, è introdotto un contributo di solidarietà dello 0,5% a carico dei lavoratori iscritti ai fondi speciali (trasportatori, elettrici, telefonici, Fondo volo e Inpdai). Dopo aver illustrato con messaggio n. 10717 del 26.6.2012 le modalità operative per la trattenuta sul contributo di solidarietà dovuto dai pensionati delle predette gestioni confluite nel Fpld, l’Inps con circolare n. 99 del 18 luglio 2012, detta le istruzioni necessarie per il prelievo, in capo ai lavoratori, del contributo istituito dal Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/ 2011.
Il nuovo contributo di solidarietà Al comma 21, articolo 24 del Dl n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, è stato previsto un nuovo contributo di solidarietà, con decorrenza 1.1.2012, a carico esclusivamente degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti a seguito dell’unificazione dei diversi Istituti previdenziali e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Tale nuovo contributo, a totale carico dei lavoratori e pensionati, si è reso necessario per determinare equamente il concorso degli stessi al riequilibrio dei Fondi. L’ammontare del contributo è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione contributiva attuata ai sensi della legge n. 335/1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Il periodo interessato per il prelievo di tale contributo aggiuntivo, va dall’1.1.2012 a tutto il 31.12.2017. In merito alle trattenute dovute sui trattamenti pensionistici, l’Istituto si è già espresso con il msg. 26.6.2012, n. 10717 (in Guida al Lavoro n. 28/2012, pag. 92), impartendo le istruzioni sulla applicazione del contributo dal quale restano escluse le pensioni di importo pari o superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità mentre, per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.
Per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali, la circ. n. 99/2012, individua sia i soggetti obbligati, sia le modalità operative.
Soggetti obbligati e misura del contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2012 Sono soggetti al prelievo i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali: ex Fondo Trasporti; ex Fondo elettrici; ex Fondo telefonici; ex Inpdai; Fondo volo.
La percentuale stabilita per il contributo di solidarietà che, ricordiamo, è a esclusivo carico dei lavoratori, ammonta allo 0,50% della retribuzione imponibile e, ricorrendone i presupposti, sarà dovuta per il periodo (...)
(l'articolo continua...)
Guida al Lavoro - Inps - messaggio 2 luglio 2012, n. 11019
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