BREVI, FLASH, ANNUNCI.....

.... ....

24 luglio 2012

DAL COLLEGA MACCHINISTA PASQUALE MAGLIULO RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Clamorosa sentenza della Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali dichiara illegittimità costituzionale art. 4, decreto legge 138


Roma. Corte Costituzionale boccia privatizzazione dei servizi pubblici locali
Asstra chiede alla politica di "mettere mano per il settore del tpl a provvedimenti chiari e concreti, che sulla scorta di una legge di riforma che esiste da 15 anni, la 422, ed all'interno del regolamento europeo 1370/2007, tiri fuori dalle sabbie mobili di una legislazione a corrente alterna, pasticciona e pasticciata come dimostra la sentenza, settore essenziale per i cittadini"
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo") convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, che disponeva la possibilità di privatizzazione dei servizi pubblici da parte degli enti locali.

A fare ricorso erano state sei regioni: Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna.
Nella sentenza, la Consulta spiega che "la disposizione impugnata viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art.75 Costituzione, secondo quanto gia' riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale".
L'articolo 4, rileva ancora la Consulta, "é stato adottato con d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, dopo che, con decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".
Con la richiamata consultazione referendaria "detta normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l'intento referendario di 'escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)' (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente".

Ma, prosegue la sentenza, "a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo é intervenuto nuovamente sulla materia con l'impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato 'Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea', detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo é contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di la' di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma é anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art.
23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010".


Per queste ragioni la Corte "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni".
"La sentenza della Corte non coglie di sorpresa le aziende di trasporto pubblico locale, che già un anno fa avevano messo in evidenza la fragilità di un intervento di legge, quello dell'art. 4 con cui il Governo aveva replicato nella manovra di Ferragosto dell'anno scorso l' art. 23 bis, sottoposto a referendum nella vicenda sulla cosiddetta privatizzazione dell'acqua".


A sottolinearlo è Marcello Panettoni presidente di Asstra che rivolge alla politica un accorato appello: "Ora bisogna mettere mano per il settore del trasporto pubblico a provvedimenti chiari e concreti, che sulla scorta di una legge di riforma che esiste da 15 anni, la 422, ed all'interno del regolamento europeo 1370/2007, tiri fuori dalle sabbie mobili di una legislazione a corrente alterna, pasticciona e pasticciata come dimostra la sentenza della Corte, un settore essenziale per i cittadini. Sino ad oggi l'aver inserito i trasporti locali nella disciplina generale dei servizi pubblici ha prodotto un unico effetto: il blocco effettivo di qualsiasi vero processo di riforma e di apertura del mercato. Proprio giovedì abbiamo denunciato il baratro economico che potrebbe inghiottire a breve i bus, tram e metro del paese. E' ora necessario che la politica assicuri al nostro settore regole chiare, certezza dei finanziamenti e adeguate forme di tutela del lavoro".


FONTE
http://www.clickmobility.it/mobility/permalink/roma-corte-costituzionale-boccia-privatizzazione-dei-servizi-pubblici-locali.action

Nessun commento:

Posta un commento

I COMMENTI IN QUESTO BLOG NON SONO MODERATI, OGNUNO SI ASSUME LA RESPONSABILITA' DI QUELLO CHE SCRIVE