QUESTIONE DISPONIBILI, PERSONALE DI STAZIONI, FERMATE E P.L.
La Circumvesuviana s.r.l, in vista della fusione delle
aziende del gruppo EAV,con il comunicato n 36 del 28/12/2011 ha di fatto
disdettato tutti gli accordi aziendali antecedenti,mantenendo in vigore solo
gli accordi riguardanti l’organizzazione del lavoro: “l’organizzazione del lavoro e la turnazione in essere,con particolare
riferimento a quelle dell’esercizio,non subiranno per il momento modifiche,e
restano in vigore gli Ordini di Servizio e le Disposizioni Organizzative,che
regolano attualmente le attività”.
In quest’ottica l’ EAV
s.r.l. ritiene valido l’accordo
aziendale del 12/05/1987,che disciplina l’utilizzo del personale disponibile di
stazioni e fermate.
Tale accordo istituisce per detto personale “ una fascia di disponibilità che consenta
di coprire tutti i turni delle stazioni nell’arco di esercizio 4 – 24”.
Tale disponibilità,oltre ad assomigliare ad una sorta di
reperibilità,(per cui andrebbe remunerata come tale),nega il diritto
inviolabile del lavoratore,sancito come tale anche da una sentenza della
Suprema Corte,a programmare ragionevolmente il proprio tempo libero in
relazione agli impegni lavorativi ,(Cass.
Sez. Lav. n 12962 del 21 maggio 2008).
L’accordo in questione contiene a dire il vero una norma, che
mitiga parzialmente la negazione del diritto di cui sopra. Infatti l’accordo
aziendale citato dispone che al disponibile prima del riposo sia assegnato un
turno di mattina e dopo il riposo un turno di pomeriggio. Tale disposizione è
così categorica da stabilire che nel caso non vi fossero turni disponibili nelle
fasce designate,il personale disponibile di stazioni e fermate effettui il
turno nell’impianto che costituisce la propria sede dalle 7,00 alle 13,40 prima
del riposo e dalle 13,20 alle 20,00 dopo il riposo.
Inutile dire che la nostra azienda non osserva minimamente
tali disposizioni.
Come spesso accade assistiamo da parte dell’EAV s.r.l ad una
inaccettabile applicazione parziale di un accordo.
Se l’accordo aziendale del 1987 è in vigore,perché riguarda
l’organizzazione del lavoro,esso va applicato in toto.
Se non lo si ritiene valido allora non è più in vigore
neanche la norma che istituisce per il personale disponibile la fascia 4 – 24.
Altro aspetto importante è quello legato alla corresponsione
dell’indennità per le prestazioni effettuate fuori residenza.
La fruizione di tali indennità è regolata dal CCNL del 23/07/1976.
Innanzitutto l’art 20
di detto CCNL al punto 2 dà una definizione di residenza in aperto contrasto con quella aziendale:
Per residenza si
intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto,
l'officina, la tratta, ecc., a cui l'agente appartiene.
L’azienda considera come residenza il comune dove ha sede la
stazione,la fermata e il pl,calcolando il limite dei 3 KM, necessari per la
maturazione dell’indennità di trasferta, partendo dal confine di esso.
Naturalmente questa interpretazione “fantasiosa” dell’azienda
del concetto di residenza riduce notevolmente le possibilità per il personale
disponibile,(ma non solo),di percepire l’indennità di trasferta e di pernottazione eventualmente connessa,che gli
spetterebbe se venisse applicato correttamente il CCNL del 1976.
Anche il limite dei 3KM non si deve intendere come
tassativo,ma utile per la fruizione dell’indennità di trasferta solo, nel caso
in cui un eventuale spostamento del disponibile al di sotto di tale soglia
avvenga senza aggravio di spesa per lo stesso:
Art 20 punto 10 comma b:
Non compete alcuna
indennità di trasferta:
b) quando la distanza
dalla residenza alla località della missione sia inferiore a tre chilometri,
sempreché, tra questa e quella, esistano mezzi di trasporto che permettano
all'agente, senza spese a suo carico, di raggiungere la propria residenza negli
intervalli del turno di servizio, purché almeno uno di questi raggiunga la
durata di due ore.
Quindi,qualora il
personale disponibile effettui un turno in una stazione distante meno di tre
chilometri dalla sua sede,ma tra questa e quella non vi siano mezzi di
trasporto o se il turno non preveda un intervallo di almeno due ore,che
consenta il rientro in sede, ad esso spetta comunque l ‘indennità di trasferta.
Ovviamente la Circumvesuviana dall’art 20 del CCNL del 23
luglio del 1976 ha preso le parti che le consentivano di annullare le
condizioni più favorevoli che i lavoratori avevano ottenuto attraverso la
contrattazione aziendale,(eliminazione della percorrenza in quanto non prevista
dal CCNL ,limite delle 7 ore di assenza dalla residenza necessarie per la
maturazione della diaria,corresponsione di una sola indennità di trasferta per
ogni periodo di 24 h).
Tutto ciò, ca va sans dire,è stato realizzato grazie
all’aiuto di un sindacato “distratto”,e soprattutto in modo illegale.
Infatti sempre lo stesso CCNL,che giova ricordarlo è del
1976,stabilisce al punto 14 del
famigerato art 20:
E' data facoltà al
personale di conservare il trattamento di trasferta in atto presso la
rispettiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di
quello previsto dal presente articolo.
Quest’ultimo punto richiama in buona sostanza quanto
stabilito dall’ Art. 2077 del C.C.,
(Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale),che
statuisce:
I contratti individuali
di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il
contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi
dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo,
sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che
contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
I temi trattati in questo breve articolo sono oggetto di un
ricorso da me redatto e affidato alla struttura legale del sindacato a cui
aderisco.
Spero inoltre che tale
scritto sia stato utile a chiarire alcune questioni di carattere
normativo e/o sindacale, che riguardano il personale disponibile di
stazioni,fermate e PL.
Rosario
Mele
Complimenti davvero
RispondiElimina