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18 marzo 2013

DAL COLLEGA OPERATORE DI GESTIONE ROSARIO MELE, RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO


                              QUESTIONE DISPONIBILI, PERSONALE DI STAZIONI, FERMATE E P.L.

La Circumvesuviana s.r.l, in vista della fusione delle aziende del gruppo EAV,con il comunicato n 36 del 28/12/2011 ha di fatto disdettato tutti gli accordi aziendali antecedenti,mantenendo in vigore solo gli accordi riguardanti l’organizzazione del lavoro: “l’organizzazione del lavoro e la turnazione in essere,con particolare riferimento a quelle dell’esercizio,non subiranno per il momento modifiche,e restano in vigore gli Ordini di Servizio e le Disposizioni Organizzative,che regolano attualmente le attività”.
In quest’ottica  l’ EAV s.r.l. ritiene  valido l’accordo aziendale del 12/05/1987,che disciplina l’utilizzo del personale disponibile di stazioni e fermate.
Tale accordo istituisce per detto personale “ una fascia di disponibilità che consenta di coprire tutti i turni delle stazioni nell’arco di esercizio 4 – 24”.
Tale disponibilità,oltre ad assomigliare ad una sorta di reperibilità,(per cui andrebbe remunerata come tale),nega il diritto inviolabile del lavoratore,sancito come tale anche da una sentenza della Suprema Corte,a programmare ragionevolmente il proprio tempo libero in relazione agli impegni lavorativi ,(Cass. Sez. Lav. n 12962 del 21 maggio 2008).
L’accordo in questione contiene a dire il vero una norma, che mitiga parzialmente la negazione del diritto di cui sopra. Infatti l’accordo aziendale citato dispone che al disponibile prima del riposo sia assegnato un turno di mattina e dopo il riposo un turno di pomeriggio. Tale disposizione è così categorica da stabilire che nel caso non vi fossero turni disponibili nelle fasce designate,il personale disponibile di stazioni e fermate effettui il turno nell’impianto che costituisce la propria sede dalle 7,00 alle 13,40 prima del riposo e dalle 13,20 alle 20,00 dopo il riposo.
Inutile dire che la nostra azienda non osserva minimamente tali disposizioni.
Come spesso accade assistiamo da parte dell’EAV s.r.l ad una inaccettabile applicazione parziale di un accordo.
Se l’accordo aziendale del 1987 è in vigore,perché riguarda l’organizzazione del lavoro,esso va applicato in toto.
Se non lo si ritiene valido allora non è più in vigore neanche la norma che istituisce per il personale disponibile la fascia 4 – 24.
Altro aspetto importante è quello legato alla corresponsione dell’indennità per le prestazioni effettuate fuori residenza.
La fruizione di tali indennità è regolata dal CCNL del 23/07/1976.
Innanzitutto l’art 20 di detto CCNL al punto 2 dà una definizione di residenza  in aperto contrasto con quella aziendale:
Per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la  stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc., a cui l'agente appartiene.
L’azienda considera come residenza il comune dove ha sede la stazione,la fermata e il pl,calcolando il limite dei 3 KM, necessari per la maturazione dell’indennità di trasferta, partendo dal confine di esso.
Naturalmente questa interpretazione “fantasiosa” dell’azienda del concetto di residenza riduce notevolmente le possibilità per il personale disponibile,(ma non solo),di percepire l’indennità di trasferta e di  pernottazione eventualmente connessa,che gli spetterebbe se venisse applicato correttamente il CCNL del 1976.
Anche il limite dei 3KM non si deve intendere come tassativo,ma utile per la fruizione dell’indennità di trasferta solo, nel caso in cui un eventuale spostamento del disponibile al di sotto di tale soglia avvenga senza aggravio di spesa per lo stesso:
 Art 20 punto 10 comma b:
Non compete alcuna indennità di trasferta:
b) quando la distanza dalla residenza alla località della missione sia inferiore a tre chilometri, sempreché, tra questa e quella, esistano mezzi di trasporto che permettano all'agente, senza spese a suo carico, di raggiungere la propria residenza negli intervalli del turno di servizio, purché almeno uno di questi raggiunga la durata di due ore.
 Quindi,qualora il personale disponibile effettui un turno in una stazione distante meno di tre chilometri dalla sua sede,ma tra questa e quella non vi siano mezzi di trasporto o se il turno non preveda un intervallo di almeno due ore,che consenta il rientro in sede, ad esso spetta comunque l ‘indennità di trasferta.
Ovviamente la Circumvesuviana dall’art 20 del CCNL del 23 luglio del 1976 ha preso le parti che le consentivano di annullare le condizioni più favorevoli che i lavoratori avevano ottenuto attraverso la contrattazione aziendale,(eliminazione della percorrenza in quanto non prevista dal CCNL ,limite delle 7 ore di assenza dalla residenza necessarie per la maturazione della diaria,corresponsione di una sola indennità di trasferta per ogni periodo di 24 h).
Tutto ciò, ca va sans dire,è stato realizzato grazie all’aiuto di un sindacato “distratto”,e soprattutto in modo illegale.
Infatti sempre lo stesso CCNL,che giova ricordarlo è del 1976,stabilisce al punto 14 del famigerato art 20:
E' data facoltà al personale di conservare il trattamento di trasferta in atto presso la rispettiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.
Quest’ultimo punto richiama in buona sostanza quanto stabilito dall’ Art. 2077 del  C.C., (Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale),che statuisce:
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
I temi trattati in questo breve articolo sono oggetto di un ricorso da me redatto e affidato alla struttura legale del sindacato a cui aderisco.
Spero inoltre che tale  scritto sia stato utile a chiarire alcune questioni di carattere normativo e/o sindacale, che riguardano il personale disponibile di stazioni,fermate e PL.
                                                                                    

Rosario Mele

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