DA ENZO SCOLESE RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Veicoli di
particolare interesse storico, chiariamoci le idee.
La risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate del 29 novembre ha trovato il modo di far “coesistere” disposizioni
fiscali e Codice della Strada, precisando che: ”L'esenzione dalla tassa
automobilistica trova applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle
apposite determinazioni predisposte da Asi e Fmi, che individuano le tipologie
di veicoli in possesso dei requisiti previsti per beneficiare delle
agevolazioni fiscali».
Se manca la “specifica individuazione” dei veicoli nelle
suddette determinazioni, il proprietario del mezzo potrà documentare con una
speciale “auto-certificazione” rilasciata dall'Asi o dalla Fmi che il proprio
veicolo è considerato di "particolare interesse storico e collezionistico"
in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolata.
Per
l'esenzione dal bollo, il riferimento è la Legge n.342 del 2000 che
all'articolo 63, comma 1, dispone: “L'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche per veicoli e motoveicoli che hanno compiuto 30 anni dalla
prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal
fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobil club Storico
Italiano (Asi) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica
Italiana (Fmi), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei
veicoli»; mentre al comma 2,
estende l'esenzione anche «agli autoveicoli e motoveicoli di "particolare
interesse storico e collezionistico"», per i quali bastano 20 anni dall'immatricolazione. Il senso del particolare
interesse storico fù chiarito in una circolare dell’Agenzia delle Entrate
del 2000: “I veicoli costruiti per le competizioni, per ricerca tecnica o
estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni e i veicoli che
rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del
loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume”.
Le indicazioni
fiscali non coincidono però con il Codice della Strada, che, nel Dlgs n.285 del
30 aprile 1992, all'articolo 60, comma 4, stabilisce come rientrino nella
categoria auto-moto di interesse storico-collezionistico quei veicoli iscritti
nei registri Asi, Storico Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Storico Fmi. Tale ipotesi
non collima con le norme che non prevedono autorizzazioni, ne esenzioni
all'iscrizione Asi o Fmi. Per evitare incidenti “à la carte”, il Ministero dei
Trasporti dispone infine che: “L'iscrizione ai registri sopracitati è
condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato
ai fini delle disposizioni contenute nel Codice della strada, di interesse
storico e collezionistico».
Senza conseguenze, quindi, sul trattamento fiscale.
D'altro canto la
Corte Costituzionale (23 dicembre 2005, n. 455) in relazione
all'articolo del Codice: “Individua i veicoli di interesse storico
collezionistico al fine di regolarne la sola circolazione stradale e non
l'esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova
compiuta e specifica disciplina nella Legge n.342 del 2000, sia perché la norma
agevolata fa riferimento ai veicoli di "particolare" interesse
storico e collezionistico e non ad altri". Onde evitare "relazione
pericolose" tra i diversi regolamenti, l'Agenzia delle Entrate, precisa
che possano beneficiare dello sconto i veicoli di particolare interesse
storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti associati o
meno all'Asi o alla Fmi, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte
da tali enti, in base alle caratteristiche richieste dalla norma fiscale. Se
non vi è una specifica individuazione del veicolo nelle suddette deliberazioni,
il proprietario del mezzo, potrà documentare il tutto con la certificazione di
"particolare interesse storico e collezionistico” rilasciata dall'Asi o
dalla Fmi. La norma stabilisce, infine, che i veicoli esenti dalla tassa
automobilistica siano comunque soggetti, in caso di utilizzo su strada, ad una
tassa di circolazione forfettaria annuale.