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13 dicembre 2011

DA ENZO SCOLESE RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO




Veicoli di particolare interesse storico, chiariamoci le idee.


La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 29 novembre ha trovato il modo di far “coesistere” disposizioni fiscali e Codice della Strada, precisando che: ”L'esenzione dalla tassa automobilistica trova applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte da Asi e Fmi, che individuano le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti per beneficiare delle agevolazioni fiscali».
Se manca la “specifica individuazione” dei veicoli nelle suddette determinazioni, il proprietario del mezzo potrà documentare con una speciale “auto-certificazione” rilasciata dall'Asi o dalla Fmi che il proprio veicolo è considerato di "particolare interesse storico e collezionistico" in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolata.

Per l'esenzione dal bollo, il riferimento è la Legge n.342 del 2000 che all'articolo 63, comma 1, dispone: “L'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per veicoli e motoveicoli che hanno compiuto 30 anni dalla prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobil club Storico Italiano (Asi) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (Fmi), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli»; mentre al comma 2, estende l'esenzione anche «agli autoveicoli e motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico"», per i quali bastano 20 anni dall'immatricolazione. Il senso del particolare interesse storico fù chiarito in una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2000: “I veicoli costruiti per le competizioni, per ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni e i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume”.

Le indicazioni fiscali non coincidono però con il Codice della Strada, che, nel Dlgs n.285 del 30 aprile 1992, all'articolo 60, comma 4, stabilisce come rientrino nella categoria auto-moto di interesse storico-collezionistico quei veicoli iscritti nei registri Asi, Storico Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Storico Fmi. Tale ipotesi non collima con le norme che non prevedono autorizzazioni, ne esenzioni all'iscrizione Asi o Fmi. Per evitare incidenti “à la carte”, il Ministero dei Trasporti dispone infine che: “L'iscrizione ai registri sopracitati è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato ai fini delle disposizioni contenute nel Codice della strada, di interesse storico e collezionistico». 




Senza conseguenze, quindi, sul trattamento fiscale. D'altro canto la Corte Costituzionale (23 dicembre 2005, n. 455) in relazione all'articolo del Codice: “Individua i veicoli di interesse storico collezionistico al fine di regolarne la sola circolazione stradale e non l'esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova compiuta e specifica disciplina nella Legge n.342 del 2000, sia perché la norma agevolata fa riferimento ai veicoli di "particolare" interesse storico e collezionistico e non ad altri". Onde evitare "relazione pericolose" tra i diversi regolamenti, l'Agenzia delle Entrate, precisa che possano beneficiare dello sconto i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti associati o meno all'Asi o alla Fmi, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche richieste dalla norma fiscale. Se non vi è una specifica individuazione del veicolo nelle suddette deliberazioni, il proprietario del mezzo, potrà documentare il tutto con la certificazione di "particolare interesse storico e collezionistico” rilasciata dall'Asi o dalla Fmi. La norma stabilisce, infine, che i veicoli esenti dalla tassa automobilistica siano comunque soggetti, in caso di utilizzo su strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annuale.